giovedì 15 novembre 2012

Le motivazioni del TNAS su Conte: prove tecniche di "supercazzola giuridica"

Il termine supercàzzola (storpiatura dell'originale supercàzzora[1]) è un neologismo (entrato nell'uso comune dal cinema) che indica un nonsense, una frase priva di alcun senso logico, piena di parole inventate sul momento, usata per confondere la persona a cui "la si fa" (ossia colui al quale ci si rivolge), rendendolo ridicolo di fronte agli astanti. 
Benché si tratti di un nonsense, è facile identificare all'interno di questa parola alcuni elementi che appartengono realmente alla lingua italiana, ovvero il prefisso super- e il sostantivo cazzo. La struttura linguistica fondamentale su cui si fonda la supercazzola è infatti quella della parola macedonia, in cui si accostano termini o parti di termini diversi, appartenenti però a mondi concettuali molto distanti, con l'obiettivo di creare una confusione semantica
[tratto da Wikipedia alla voce "supercazzola"]

Su questa definizione si tornerà più avanti, per il momento atteniamoci alla stretta attualità. Sono state pubblicate questo pomeriggio le motivazioni del lodo emesso dal TNAS lo scorso 5 ottobre, che riduceva la squalifica ad Antonio Conte da 10 a 4 mesi. Come spesso accade, tuttavia, la lettura delle motivazioni si è rivelata utile per capire il contesto e le modalità in cui si è svolta tutta la vicenda.

Nelle motivazioni, infatti, si legge quanto segue: "Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito". Tradotto in una lingua più semplice del "giuridichese", quanto scritto è un'ammissione del fatto che la giustizia sportiva opera non alla ricerca della verità processuale certa, bensì della verità processuale ritenuta più plausibile; roba che se lo dicesse un qualunque tifoso juventino si parlerebbe immediatamente di vittimismo, ma andiamo oltre.


Proseguendo nella lettura del dispositivo, emerge un altro passaggio veramente interessante, che riguarda la posizione di Christian Stellini: Stellini, lo ricordo a chi legge, aveva patteggiato 2 anni di squalifica davanti alla Commissione Disciplinare lo scorso 3 agosto. In merito al rapporto tra Conte e Stellini, e alle implicazioni che l'ammissione di colpa del secondo avrebbe avuto sulla condanna del primo, i giudici scrivono: "La confessione di Stellini assume, peraltro, una diversa valenza anche sotto altro profilo. Se è vero che il Conte non può esser ritenuto responsabile per fatti commessi dai calciatori del Siena  perché loro allenatore, parzialmente diversa è la sua posizione con riguardo alla confessione di Stellini. Questi era, all’epoca dei fatti, uno dei  più stretti collaboratori del sig. Conte, essendo inserito nello staff tecnico da questi diretto. In via presuntiva, pare allora decisamente più logico, per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra"; qui il "giuridichese" è facilmente traducibile, quindi mi astengo dalla "decriptazione".

L'intero processo, stando ai passaggi sopra riportati (il testo integrale è reperibile qui), si è svolto secondo il "principio della presunzione": non è necessario avere prove certe della colpevolezza dell'imputato, lo si può giudicare in base all'ipotesi che risulta più plausibile. Se si riprende la definizione riportata all'inizio di questo articolo, si può facilmente intuire come questo ragionamento faccia letteralmente impallidire le leggendarie "supercazzole" ideate dal conte Lello Mascetti/Ugo Tognazzi e dai suoi compari nel mitico film "Amici miei" di Mario Monicelli del 1975; con la sola differenza che, mentre il Mascetti e i suoi amici erano personaggi di un film, coloro che hanno elaborato questi fini pensieri sono giuristi che hanno emanato un lodo arbitrale in un organo giudicante.

Ultimo dettaglio, ma non per questo meno trascurabile degli altri. Nel 2001, nel processo sportivo riguardante lo scandalo di Passaportopoli, la posizione più delicata è quella dell'amministratore delegato dell'Inter Rinaldo Ghelfi, imputato insieme all'allora direttore sportivo Lele Oriali; in caso di condanna di Ghelfi sarebbe scattata la responsabilità diretta dell'Inter con conseguente retrocessione in Serie B. Il 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare emette il suo verdetto assolvendo Ghelfi e condannando Oriali ad un anno di inibizione (Oriali avrebbe poi patteggiato una condanna penale davanti al Tribunale di Udine nel 2006, ndr), e condannando così l'Inter ad una semplice sanzione pecuniaria; l'assoluzione di Ghelfi è così motivata dai giudici: "Dagli atti, tuttavia, non è desumibile alcuna circostanza che faccia riferire al Ghelfi, in modo certo ed inequivoco, l'adozione di decisioni in tal senso, non potendosi escludere in modo assoluto l'ipotesi che altri soggetti abbiano provveduto negli stessi termini". Il succo è dunque il seguente: nel 2001 non si condanna l'Inter perchè c'era la necessità di raggiungere una verità certa e scevra da qualunque ragionevole dubbio; nel 2012, invece, si condanna Conte in base non ad una verità certa ma in base all'ipotesi ritenuta più plausibile.

Fortuna, per i giureconsulti del TNAS, che sia Mario Monicelli che Ugo Tognazzi siano passati a miglior vita: in caso contrario, di fronte a queste "supercazzole giuridiche", l'organo del CONI avrebbe rischiato di vedersi intentata una causa per plagio...

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